Percorsi teorici e pratici di guida sicura per lavoratori che utilizzano veicoli aziendali o propri nello svolgimento delle mansioni, progettati in funzione del rischio valutato e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il rischio strada è oggi uno dei principali fattori di infortuni sul lavoro e, quando i dipendenti guidano per svolgere le proprie mansioni, il datore di lavoro è tenuto per legge a inserirlo nel DVR e a garantire una formazione adeguata e specifica.
Nei casi previsti, quindi, la formazione specifica alla guida sicura non è soltanto una scelta preventiva, ma una misura collegata agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e riduce concretamente la probabilità di sinistri gravi.

I corsi di guida sicura sono fondamentali per proteggere chi ogni giorno si mette alla guida per raggiungere il posto di lavoro o per svolgere le proprie mansioni.
Il rischio strada è reale e le statistiche parlano chiaro: rappresenta la principale causa di infortuni mortali sul lavoro.
Per questo, per le numerose aziende i cui lavoratori e lavoratrici utilizzano un veicolo per raggiungere il luogo di lavoro o svolgere le proprie mansioni, la formazione alla guida sicura può non essere un’opzione, ma un preciso obbligo normativo nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Una formazione troppo spesso sottovalutata, con conseguenze che possono arrivare anche sul piano penale.
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Se lavoratori e lavoratrici utilizzano un veicolo per svolgere le proprie mansioni, il rischio strada deve essere incluso nel DVR e gestito dall’azienda con un’adeguata formazione.
Il rischio strada può riguardare conducenti professionali, autotrasportatori, commerciali, tecnici, manutentori e personale che si sposta tra sedi, presso clienti o per effettuare sopralluoghi.
Nei casi in cui questo rischio è presente e rilevante nella mansione, la formazione alla guida sicura rappresenta una misura di prevenzione collegata agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La mancata valutazione del rischio strada o la sua omissione dal Documento di valutazione dei rischi (DVR) può configurare una valutazione incompleta dell’attività aziendale e aggravare la posizione dell’azienda e del datore di lavoro in caso di verifica o sinistro.
La formazione sul rischio strada è prima di tutto un investimento in prevenzione e tutela dei lavoratori. In base al regime fiscale applicabile, i costi della formazione possono essere deducibili e l’IVA può essere detraibile secondo le condizioni previste per l’azienda.
A questi vantaggi si possono aggiungere la formazione finanziata tramite fondi interprofessionali e la nuova opportunità prevista dal modello OT23, nella versione adottata nel lug 2026, che consente alle aziende in possesso dei requisiti di accedere alla riduzione del tasso medio INAIL attraverso lo svolgimento del solo corso di guida sicura, senza la necessità di altri interventi.
Partiamo dall’analisi delle mansioni, dei veicoli utilizzati e delle modalità con cui i lavoratori si spostano nello svolgimento dell’attività. In questo modo individuiamo la platea esposta al rischio strada e progettiamo un percorso formativo proporzionato alle esigenze dell’azienda.
Ti supportiamo nella scelta dei contenuti, dei livelli di rischio, delle modalità organizzative e della documentazione necessaria. Valutiamo inoltre la possibilità di utilizzare veicoli e aree disponibili in azienda, di accedere alla formazione finanziata e, quando compatibile con il progetto, di raggruppare lavoratori di più aziende per contenere i costi fissi.
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Il modello OT23 2027 attribuisce per la prima volta al corso teorico-pratico di guida sicura un ruolo diretto nel percorso di accesso alla riduzione del tasso medio INAIL. Il corso passa da intervento di tipo B a intervento di tipo A e può quindi costituire da solo l’intervento migliorativo necessario, senza dover essere necessariamente abbinato a un secondo intervento di prevenzione.
Per l’intervento OT23, il corso deve coinvolgere almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che utilizzi, a vario titolo, veicoli aziendali.
NB. Il rischio stradale aziendale può però riguardare anche lavoratori che utilizzano il proprio veicolo, e non mezzi aziendali, per mansioni lavorative. Questi lavoratori devono comunque essere considerati nella valutazione aziendale e formati in base alle mansioni e al livello di rischio individuato, anche se non rientrano nella platea utilizzata per il calcolo della soglia minima OT23.
ATTENZIONE: se vuoi ottenere i vantaggi OT23 già nel 2027, devi completare la formazione entro il 31 dicembre 2026.
Il rischio strada non riguarda soltanto autotrasportatori e conducenti professionali. Può coinvolgere anche commerciali, tecnici, manutentori, installatori, addetti alle consegne e lavoratori che utilizzano veicoli aziendali o propri per trasferte, visite, sopralluoghi o spostamenti tra sedi.
Per questo deve essere valutato in relazione alle mansioni e alle modalità concrete di lavoro.
A rendere non solo importante, ma prioritaria la formazione aziendale alla guida sicura sono soprattutto due elementi: da un lato gli obblighi e le responsabilità definiti dal quadro normativo e dalla giurisprudenza; dall’altro la rilevanza statistica del rischio strada, che può trasformarsi concretamente in incidente e infortunio grave.
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare i rischi presenti nell’organizzazione e di adottare misure di prevenzione coerenti con le mansioni svolte. Quando lavoratori e lavoratrici utilizzano veicoli per attività lavorative, il rischio strada deve essere considerato e gestito, anche se il mezzo utilizzato è di proprietà del dipendente, attraverso una corretta formazione.
I dati INAIL confermano che il rischio connesso agli spostamenti non è un’ipotesi astratta. Nel 2025 sono state registrate 1.093 denunce di infortunio con esito mortale, di cui 293 relative a infortuni in itinere: circa il 26,8% del totale.
Numeri che mostrano quanto il rischio strada possa trasformarsi concretamente in un evento grave.
In caso di incidente, la mancata valutazione del rischio strada, l’omessa formazione o l’assenza di misure preventive adeguate possono incidere penalmente sul datore di lavoro e sugli organi responsabili. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte sottolineato l’importanza degli obblighi di prevenzione e formazione e il rilievo della loro eventuale omissione nella ricostruzione delle responsabilità.
Sono diverse le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che evidenziano l’importanza di queste attività, indicando esplicitamente che “l’omessa formazione del lavoratore circa l’attività di guida di un automezzo impiegato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, integra un’ipotesi di colpa specifica del datore di lavoro che ne giustifica la responsabilità penale per la morte causata da un incidente derivante dall’inesperta condotta di guida del dipendente”. Cassazione penale, Sez. IV, 29 marzo 2011, n. 12705
Altra annotazione importante: in caso di sinistro la responsabilità non cade unicamente all’eventuale persona delegata alle funzioni della gestione dei rischi, ma resta comunque in capo agli organi amministrativi aziendali (C.d.A.) – Sentenza n.40682, IV Sez.
Un discorso approfondito merita poi il cosiddetto sinistro “in itinere“: incidente che accade nel tragitto casa-lavoro-casa (come anche in occasione della “trasferta” in pausa pranzo, presso mensa o altro servizio analogo). Esso costituisce il maggior incremento di mortalità nelle statistiche: nell’anno appena trascorso, quasi un terzo dei morti sul lavoro ricade in questa casistica, ed il primo semestre 2026 sta confermando il trend di crescita.
È importante chiarire un punto spesso frainteso: l’incidente in itinere è coperto dall’assicurazione INAIL indipendentemente da colpe del datore di lavoro. Ma, trattandosi di un evento che avviene fuori dalla diretta vigilanza aziendale, l’azienda non è automaticamente responsabile in sede civile o penale, come invece accade per gli incidenti “in occasione di lavoro”.
Il Nesso di Causalità e la Formazione – Questa apparente esenzione viene meno nel momento in cui si può stabilire un nesso causale tra il sinistro e l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza.
Questa apparente esenzione viene però meno quando si dimostra un nesso causale tra il sinistro e l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza.
Il nesso causale si riscontra tipicamente in questi casi:
La formazione non costituisce quindi uno scudo automatico da ogni responsabilità, ma documenta che l’azienda ha riconosciuto il rischio e ha adottato una misura concreta per prevenirlo. Al contrario, quando il rischio era prevedibile, non è stato valutato e non è stata erogata una formazione adeguata, la posizione del datore di lavoro può risultare più esposta in caso di sinistro.
Hai individuato lavoratori esposti al rischio strada?
Il passo successivo è definire il percorso più adatto alla loro mansione…
…per questo non proponiamo un corso uguale per tutti: analizziamo il profilo di esposizione e costruiamo la formazione su misura.
Non tutte le aziende affrontano lo stesso livello di rischio e non tutti i lavoratori utilizzano il veicolo con la stessa frequenza o nelle stesse condizioni. Per questo progettiamo percorsi formativi proporzionati alle mansioni, ai mezzi utilizzati, alle modalità di spostamento e al livello di esposizione dei partecipanti.
Percorso per lavoratori che utilizzano il veicolo in modo occasionale o non prevalente rispetto alle altre attività della mansione. La formazione sviluppa consapevolezza, corretti comportamenti e capacità di gestione delle principali situazioni di emergenza.
Percorso per lavoratori che trascorrono una parte significativa dell’attività alla guida o si spostano frequentemente per lavoro. Il programma approfondisce la gestione del veicolo, la prevenzione degli errori e le reazioni nelle situazioni di maggiore criticità.
Percorso per mansioni caratterizzate da un’esposizione elevata o da condizioni operative particolari. La formazione viene progettata tenendo conto dei veicoli utilizzati, dei percorsi, delle condizioni di lavoro e delle situazioni di rischio più ricorrenti.
Progettiamo una soluzione formativa proporzionata al rischio effettivo, al numero dei lavoratori e al budget disponibile, valutando anche le opportunità di finanziamento applicabili.
I corsi sono organizzati principalmente in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle province di Pavia, Alessandria, Milano e Piacenza.
Per aziende con lavoratori distribuiti su più sedi possiamo valutare la soluzione logistica più conveniente, anche organizzando giornate formative condivise o individuando strutture più vicine ai partecipanti.
Organizziamo corsi di guida sicura in circuiti e aree attrezzate selezionati in base agli obiettivi formativi, al livello di rischio e alla provenienza dei partecipanti. La scelta della sede consente di progettare esercitazioni efficaci e di contenere, quando possibile, i costi logistici per l’azienda.
Tra le strutture utilizzabili per i nostri corsi rientrano:
Valutiamo inoltre la possibilità di organizzare i percorsi in altre strutture idonee, in funzione delle esigenze dell’azienda e del progetto formativo.
La formazione sul rischio strada deve essere progettata in funzione delle mansioni svolte, dei veicoli utilizzati e del livello di esposizione dei lavoratori. In questa sezione rispondiamo ai principali dubbi di aziende, datori di lavoro, HR e RSPP sugli obblighi formativi, sul DVR, sull’OT23 e sulla formazione finanziata.
Devono essere considerati i lavoratori e le lavoratrici che utilizzano un veicolo per svolgere attività connesse al lavoro, compresi gli spostamenti tra sedi, le trasferte, le visite presso clienti, i sopralluoghi e le attività operative. La valutazione deve tenere conto anche di chi utilizza la propria vettura per svolgere mansioni lavorative, non soltanto di chi guida veicoli aziendali.
Non esiste un obbligo indistinto per tutte le aziende. La necessità della formazione deve essere valutata quando il rischio strada è concretamente presente e rilevante nelle mansioni svolte. In questi casi, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e formazione coerenti con il rischio individuato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
L’assenza del rischio strada dal DVR non significa che il rischio non esista e non elimina gli obblighi di prevenzione e formazione. Se il rischio è concretamente presente ma non è stato valutato, l’omissione può evidenziare una valutazione incompleta e aggravare la posizione dell’azienda e del datore di lavoro in caso di verifica, incidente o procedimento.
Il modello OT23 2027 attribuisce per la prima volta al corso teorico-pratico di guida sicura un ruolo diretto nel percorso di accesso alla riduzione del tasso medio INAIL.
Il corso è cioè inserito come intervento di tipo A e può costituire da solo l’intervento migliorativo necessario, senza dover essere necessariamente abbinato a un secondo intervento di prevenzione (come invece era previsto fino all’anno passato).
Completando la formazione sulla guida sicura entro il 31 dicembre, l’intervento può essere valorizzato ai fini della riduzione del premio INAIL già a partire dal 2027,
No. Il requisito OT23 riguarda almeno il 30% del personale addetto all’autotrasporto o che utilizza veicoli aziendali.
Per esempio, se un’azienda ha 100 dipendenti, 50 dei quali sono esposti al rischio strada, è possibile che soltanto 30 rientrino nella platea specifica prevista dall’intervento OT23. In questo caso, il requisito minimo riguarda almeno 9 partecipanti, cioè il 30% di 30.
NB. Gli altri 20 lavoratori, pur non rientrando nella platea utilizzata per il calcolo della soglia OT23, devono comunque essere considerati nella valutazione del rischio strada e formati secondo le esigenze e il livello di rischio individuati.
Se vuoi ottenere i vantaggi OT23 già nel 2027, devi completare la formazione entro il 31 dicembre 2026.
Per questo è opportuno avviare subito la verifica dei lavoratori e della disponibilità delle sedi.
La durata varia in base al livello di rischio dei lavoratori da formare. Generalmente un corso di guida sicura aziendale dura dalle 3 alle 8 ore, divise tra parte teorica e parte pratica.
Strutturiamo una formazione su misura, in base alle esigenze specifiche della vostra azienda
Si. In presenza dei requisiti previsti dal fondo interprofessionale e a seguito dell’approvazione del piano formativo, è possibile finanziare fino al 100% dei costi ammissibili. La copertura effettiva dipende dal fondo, dal progetto e dai costi complessivi di realizzazione.
L’utilizzo del parco auto aziendale e di aree già disponibili può facilitare il contenimento dei costi. Strutture, mezzi, trasferte e altri servizi aggiuntivi possono invece incidere sul budget finanziabile. Per questo valutiamo ogni progetto considerando sia le esigenze formative sia la configurazione logistica più conveniente.
Sì. Quando è compatibile con gli obiettivi formativi e con la programmazione del fondo, è possibile organizzare corsi condivisi tra lavoratori di più aziende nella stessa giornata. Questa soluzione consente di distribuire alcuni costi fissi e rendere più accessibile il percorso formativo.
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Molte aziende scelgono di affiancare alla formazione sulla guida sicura anche attività più emozionali in pista: giri da passeggero o alla guida su vetture sportive, momenti di guida assistita e format costruiti per il team building. Queste esperienze diventano uno strumento potente per motivare e premiare manager, dipendenti, clienti e partner, trasformando la formazione obbligatoria in una giornata memorabile.
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